IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile
1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro;
Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
in data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e
determinazione delle modalita’ e delle documentazioni relative
all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell’11 dicembre 1959;
Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento,
la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per
l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche’ per la
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a
norma dell’articolo 20, com-ma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 4 giugno 2001;
Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;
Acquisito il parere della Camera dei deputati – XI commissione, e
del Senato della Repubblica – XI commissione, approvati nelle sedute,
rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle
attivita’ produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della
salute;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle
installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli
impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei
luoghi di lavoro.
2. Con uno o piu’ decreti del Ministero della salute, di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero
delle attivita’ produttive, sono dettate disposizioni volte ad
adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli
impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano
i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli
impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle
installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.
Art. 2.
Messa in esercizio e omologazione dell’impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra
e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non
puo’ essere effettuata prima della verifica eseguita
dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformita’ ai
sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformita’
equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il
datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita’ all’ISPESL ed
all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove e’ stato attivato lo
sportello unico per le attivita’ produttive la dichiarazione di cui
al comma 2 e’ presentata allo stesso.
Art. 3.
Verifiche a campione
1. L’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformita’
alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli
impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all’ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall’ISPESL,
d’intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell’impianto in relazione alle caratteristiche
urbanistiche ed ambientali del luogo in cui e’ situato l’impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell’impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Art. 4.
Verifiche periodiche – Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e’ tenuto ad effettuare regolari
manutenzioni dell’impianto, nonche’ a far sottoporre lo stesso a
verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli
installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli
ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la
periodicita’ e’ biennale.
2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si
rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal
Ministero delle attivita’ produttive, sulla base di criteri stabiliti
dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il
relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo
a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Art. 5.
Messa in esercizio e omologazione
1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di
esplosione non puo’ essere effettuata prima della verifica di
conformita’ rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica e’ effettuata dallo stesso installatore
dell’impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformita’ ai
sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il
datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita’ all’ASL o
all’ARPA territorialmente competenti.
4. L’omologazione e’ effettuata dalle ASL o dall’ARPA competenti
per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformita’
alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove e’ stato attivato lo
sportello unico per le attivita’ produttive la dichiarazione di cui
al comma 3 e’ presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Art. 6.
Verifiche periodiche – Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e’ tenuto ad effettuare regolari
manutenzioni dell’impianto, nonche’ a far sottoporre lo stesso a
verifica periodica ogni due anni.
2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si
rivolge all’ASL o all’ARPA od ad eventuali organismi individuati dal
Ministero delle attivita’ produttive, sulla base di criteri stabiliti
dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il
relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo
a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Art. 7.
Verifiche straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’ASL o dall’ARPA
o dagli organismi individuati dal Ministero delle attivita’
produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea
UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi
di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell’impianto;
c) richiesta del datore del lavoro.
Art. 8.
Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’ufficio
competente per territorio dell’ISPESL e alle ASL o alle ARPA
competenti per territorio la cessazione dell’esercizio, le modifiche
sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli
impianti.
Art. 9.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonche’ i modelli A,
B e C allegati al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri
testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente
regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti
pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 22 ottobre 2001
CIAMPI, Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione
pubblica Marzano, Ministro delle attivita’
produttive Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 170
AGGIORNAMENTO:
Il 31/12/2019 è entrato in vigore il decreto legge N°162 del 30 Dicembre 2019 (convertito in LEGGE n.8 del 28 febbraio 2020), il quale all’articolo 36 stabilisce quanto segue:
Art. 36 Informatizzazione INAIL
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 e’ aggiunto il seguente: «Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».